La Pubblica Amministrazione è tenuta a garantire la circolazione di veicoli e pedoni in condizioni di totale sicurezza non solo sulla pubblica via, ma anche sulle aree limitrofe, «atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza» (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011 n. 23562).
Obbligo del Comune, qualora consenta il pubblico transito su un’area privata è di accertare la non trascuratezza della manutenzione dei luoghi; l’inosservanza di tale dovere «integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima» (Cass. civ., sez. III, 04 gennaio 2010 n. 7).
«È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione». Cass. civ., sez. VI, ord. , 07 febbraio 2017 n. 3216