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Con le novità introdotte dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017, in materia di sinistri, anche il ruolo del testimone nell’ incidente stradale ha subìto una restrizione indubbiamente più severa: contrariamente a quanto avveniva in passato, adesso, in caso di scontro con soli danni a cose − si pensi ai danni insistenti sul veicolo − l’assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente, o entro 60 giorni, la presenza di eventuali testimoni.
Il testimone oculare
Nel diritto processuale il testimone oculare è la persona che si presume sia a conoscenza di fatti rilevanti, ai quali ha assistito di persona, ai fini di una causa giudiziaria. Nell’ambito dei processi per incidenti stradali, questa figura assume un ruolo fondamentale soprattutto laddove è assente l’immediato accertamento della dinamica del sinistro da parte della Pubblica Autorità. In tal senso, con la legge n. 124, si è voluto intervenire sulla tempistica relativa all’indicazione di questi soggetti, per ovviare al rallentamento causato dai numerosi casi di “testimoni di professione”.
Il testimone e il processo civile
Secondo la legge, durante un processo civile il testimone ha l’obbligo di presentarsi davanti alla Corte e di dire la verità per non incorrere nel reato di falsa testimonianza. Ciò vale ovviamente anche in caso di un’udienza relativa ad un incidente stradale: il testimone, dopo aver ricevuto un atto di citazione da parte dell’ufficiale giudiziario, ha l’obbligo di presentarsi al processo. Ma cosa accade se ciò non si verifica? Semplicemente, la causa verrà rinviata a giudizio fino a quando il testimone non presenzierà l’incontro.
Frode assicurativa e compagnie assicurative
Il reato di frode assicurativa è regolato dall’articolo n. 642 del Codice Penale e consiste nel porre in atto una delle condotte citate nei primi due commi della norma, allo scopo di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione. A tal riguardo la legge annuale esonera le compagnie assicurative dal rispetto delle tempistiche riguardanti le offerte formali al danneggiato, laddove emergano due parametri di significatività che alimentano il sospetto di frode.