AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), provvedimento n. 26255/2016, pubblicato sul bollettino n. 46 del 27 dicembre 2016
Il caso
Allianz S.p.A., a seguito di un protocollo firmato nel 2001 tra l’A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed alcune associazioni di consumatori, da vari anni ha inserito nelle sue polizze assicurative per la responsabilità civile auto una clausola con cui ha previsto l’impegno dell’assicurato-danneggiato, in caso di sinistro, a non affidarsi ad avvocati (e figure affini) e a ricorrere alla procedura di conciliazione paritetica, pena l’applicazione di una penale da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo”.
L’AGCM, in data 22 marzo 2016, ha aperto un procedimento nei confronti della Allianz S.p.A. ritenendo tale clausola vessatoria limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori (procedimento CV144 – Allianz).
Il procedimento ha preso il via grazie alle segnalazioni presentate sia dall’IVASS che da alcuni assicurati-danneggiati-consumatori che hanno denunciato il comportamento della Allianz S.p.A. che avrebbe di sua iniziativa attivato le procedure di risarcimento diretto, ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (c. detta CARD), risarcito gli assicurati e decurtato i relativi risarcimenti della penale di € 500,00 prevista dalla suddetta clausola contrattuale.
La Allianz S.p.A., avuta la notifica dell’avvio del procedimento, ha ritenuto critica la sola previsione contrattuale della penale ad importo fisso e, pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2016 ha eliminato la predetta clausola dalle sue polizze di assicurazione e l’ha sostituita con la seguente, uguale alla precedente ma difforme nella previsione della penale: “Condizione aggiuntiva RC”
Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica. Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a:
- non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati/procuratori legali e simili);
- ricorrere preliminarmente alla procedura di “conciliazione paritetica” se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro.
In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo nello RCA; per contro, se l’assicurato viola il predetto impegno, l’impresa applica una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento”.
L’AGCM, in data 8 luglio 2016, ha integrato il procedimento ritenendo anche tale successiva clausola vessatoria.
Nell’ambito della consultazione sono intervenute cinque associazioni di consumatori e tre organismi di categoria, tra cui l’OUA (Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana) che hanno unanimemente sottolineato le criticità delle clausole in esame in relazione:
- al divieto di incaricare un avvocato o simili;
- all’obbligo di esperire la conciliazione paritetica;
- alla penale manifestamente eccessiva.
Hanno chiesto, pertanto, l’accertamento della vessatorietà delle clausole.
Il provvedimento.
L’AGCM al termine del procedimento, con il provvedimento n. 26255/2016 pubblicato sul bollettino n. 46 del 27 dicembre 2016, ha disatteso le osservazioni difensive della Allianz S.p.A., ha fatto proprie le osservazioni delle associazioni di consumatori e degli organismi di categoria ed ha ritenuto che entrambe le clausole in questione sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1 e comma 2, lettere f) e t) e 34 comma 2 d.lgs. n. 206/2005, in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L’AGCM è giunta a tale conclusione ritenendo sostanzialmente che:
- la specifica approvazione per iscritto della clausola e la natura facoltativa della stessa, non sono sufficienti a far ritenere la ricorrenza della trattativa individuale e ad escludere la presunzione legale di vessatorietà;
- la facoltà del consumatore di sottoscrivere o meno una polizza contenente la clausola in contestazione potendo, in alternativa, scegliere presso l’impresa una polizza che ne sia priva non si traduce nella facoltà del consumatore di concordare con il professionista il contenuto della clausola;
- la penale prevista è manifestamente eccessiva in quanto, a fronte di una penale di € 500,00 nella versione in uso fino al 1° aprile 2016 e al 20% del valore del sinistro con il limite massimo di € 500,00 nella versione in uso dal 1° aprile 2016, lo sconto medio praticato ai clienti dell’impresa che hanno sottoscritto contratti contenenti le clausole suddette è compreso tra € 11,00 ed € 16,00;
- la manifesta eccessività della penale deriva anche dalla natura degli inadempimenti alla quale è associata in quanto le circostanze per l’applicazione della stessa (l’affidamento della gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio e/o il mancato ricorso alla conciliazione paritetica), da un lato non rappresentano l’obbligazione principale posta a carico dell’assicurato-consumatore e, dall’altro, attengono ad un obbligo che ha per oggetto una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- il tipo di rapporto assicurativo su cui si innesta la clausola – che è destinata ad operare nel sistema di risarcimento diretto del danno subito dall’assicurato-consumatore e, dunque, in un contesto nel quale la posizione del danneggiato resta quella della vittima di un illecito civile – non giustifica l’applicazione di alcuna penale;
- lo squilibrio creato dalla manifesta eccessività della penale rende vessatoria la clausola in quanto sancisce a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; la limitazione nella facoltà di rivolgersi a terzi quali professionisti o patrocinatori discende, infatti, dal disincentivo a tale comportamento indotto dalle pesanti conseguenze determinate dall’imposizione della penale;
- la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto del danneggiato a tutelare i propri interessi, affidandosi alla competenza di un legale o di uno studio tecnico, anche nella fase prodromica al giudizio e, cioè, nella fase stragiudiziale; la clausola, pertanto, integra anche un illegittimo pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
- la clausola – che attiene ad una obbligazione che, anche se di natura accessoria, contribuisce a determinare l’oggetto del contratto – non è formulata in modo chiaro e comprensibile e si traduce in una difficoltà per l’assicurato- consumatore di comprendere la portata degli impegni assunti;
- la clausola, infatti, si applica non solo “per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD” a fronte di una iniziativa in tal senso da parte dell’assicurato-consumatore, così come lascerebbe intendere la formulazione della clausola inserita nelle polizze, ma per tutti i sinistri e, quindi, anche quelli ove il danneggiato, nonostante la possibilità di ricorrere alla CARD, avvalendosi della facoltà di esperire la tutela tradizionale, indirizzi la propria pretesa risarcitoria direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile.
L’AGCM ha, infine, disposto la pubblicazione del provvedimento a cura e spese della Allianz S.p.A., ai sensi dell’art. 37-bis d.lgs. 206/2005 e dell’art. 21, comma 8, del Regolamento, per venti giorni consecutivi sulla home page del sito www.Allianz.it con adeguata evidenza grafica ed entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del provvedimento, pena, in caso di inottemperanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 50.000,00, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, d.lgs. n. 206/2005.
AGCM, Provvedimento n. 26255 del 2016 e GdP Catania, 15 maggio 2016 n. 1089