Secondo la più recente impostazione giurisprudenziale (v. Cass. 2070/14), nel c.d. danno da fermo tecnico sono ricomprese sia le spese che il proprietario ha dovuto sostenere per l’impossibilità materiale dell’utilizzo del mezzo durante la sosta forzosa in officina (bollo auto, assicurazione, etc.), sia tutte le più svariate ed eventuali voci di danno (es. noleggio di altra vettura, o utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, o per l’impossibilità di esercitare una determinata attività lavorativa con consequenziale lucro cessante).
Ex Cass. civ. Ordin. 22687/13 il danno da “fermo tecnico” può essere liquidato anche in assenza di prova specifica (v. anche Cass. 6907/12), rilevando la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
In tal senso, tale pregiudizio, in funzione dello stato transeunte dell’automobile, è risarcibile in via consequenziale e automatica, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare solo i giorni in cui il veicolo è rimasto fermo in officina.
Diversamente, le ulteriori eventuali poste di danno in termini di danno emergente (spese sostenute), e di lucro cessante (mancato guadagno) sono ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata e quindi spetterà al proprietario fornirne prova specifica (Cass. 17135/11).
Tuttavia, tale forma di risarcimento deve essere valutata con riferimento al caso concreto; infatti ex Cass. 9626/13, il risarcimento non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per la liquidazione equitativa di tale danno.
Se invece il veicolo è definitivamente inservibile, non si configura un fermo tecnico, ma vi saranno i presupposti per una liquidazione del danno per la perdita del bene. In tale caso al danneggiato potrà essere riconosciuto non solo il danno da perdita del veicolo, bensì anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell’auto nella parte in cui essa è inutilizzata, e quindi, il residuo del bollo di circolazione e del premio assicurativo, quest’ultimo, fino al momento della sospensione della relativa copertura.
GT 18 Ottobre 2016