In materia di r.c.a., il danno derivante dal colposo ritardo nel pagamento da parte dell’assicurazione di quanto dovuto al terzo danneggiato non è rappresentato dai meri interessi di mora. L’istituto dovrà versare anche la maggior somma, anche oltre il massimale, pagata dall’assicurato proprio a causa del suo inadempimento. (Cass. ord.