Compenso solo a risarcimento ottenuto
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FAQs

FAQs

In caso di incidente stradale compilare il Modulo CAI tra le parti coinvolte, non firmare se non si e più che sicuri che quello che si dichiara corrisponde al reale accadimento dei fatti; il modulo CAI è un documento valido a tutti gli effetti, una volta consegnato non è più possibile modificarlo o cambiare la versione dei fatti.

Chiamare il numero unico di emergenza 112 e chiedere l’invio di autorità, in caso di feriti chiedere l’ invio di un’ambulanza o recarsi al più presto al pronto soccorso. Accertarsi della presenza di testimoni e chiederne le generalità Se possibile annotare il N° di targa del/i veicolo/i coinvolto/i

Importante:

A volte in caso di incidente stradale gli agenti che intervengono elevano contravvenzioni anche a chi ritiene di avere ragione.

Se Vi dovesse succedere; la sanzione non va pagata, rivolgetevi a Noi per fare ricorso in maniera corretta alle autorità competenti ai fini del risarcimento assicurativo.

In caso di incidente stradale la documentazione è fondamentale, più documentazione a sostegno della propria richiesta si presenta più certezza si ha di essere risarciti in maniera corretta; quindi: scambio di generalità, referti medici, generalità di eventuali testimoni, foto, fatture di spese, vanno conservati fino all’ottenimento del risarcimento.

Nel caso di sinistro con veicolo immatricolato all’estero, non è possibile richiedere il risarcimento diretto alla propria compagnia (art. 149 comma 2, del codice delle assicurazioni private)

Rivolgendovi a Studio9 riceverete tutte le informazioni e l’assistenza del caso.

Nel caso di incide con veicolo di cui si conosce la targa ma che si scopre privo di copertura assicurativa bisogna rivolgersi al Fondo di garanzia vittime della strada, quando la targa del veicolo del civile responsabile è nota il fondo vittime risarcisce sia i danni materiali che le lesioni

Anche in questo caso bisogna rivolgersi al Fondo di garanzia vittime della strada, in caso di lesioni lievi verranno risarciti i soli danni alla persona, saranno risarciti anche i danni materiali con una franchigia di 500,00€ solo in caso di gravi danni alla persona

Per i sinistri con lesioni a persone e a cose il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, perciò la richiesta di risarcimento assicurativo deve essere inoltrata alla Compagnia del civile responsabile entro la data suddetta decorrente dal giorno in cui si e verificato l’incidente.

Per i sinistri con decesso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è di dieci anni

E’ importante distinguere due situazioni affinché si possa dare una risposta al quesito: quella in cui le auto siano ferme e quella in cui le auto siano in movimento.

Nel primo caso, la giurisprudenza vuole che la responsabilità sia soltanto dell’ultimo veicolo in fila che abbia tamponato la vettura in sosta che lo precedeva, provocando la serie di scontri.

Quando invece, il tamponamento abbia coinvolto dei veicoli in movimento, se non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, ogni tamponante è responsabile del veicolo che lo precede. I veicoli che si trovano al centro possono comunque provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

L’U.CI si occupa di gestire le problematiche relative ai risarcimenti dei danni causati sul territorio Italiano, nella Repubblica di San Marino e nella città del Vaticano da veicoli immatricolati o registrati in stati esteri e in alcuni casi anche degli incidenti subiti all’estero da veicoli Italiani.

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